Per i Medici Chirurghi e gli altri operatori sanitari è stato recentemente introdotto, in occasione dell'emergenza pandemica, l'obbligo di sottoporsi a vaccinazione anticovid e la contestuale responsabilità degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri negli accertamenti inerenti l'obbligo vaccinale e le eventuali possibili esenzioni.

Nel caso del nostro Ordine provinciale si sono verificate alcune situazioni di iscritti che hanno esibito dei certificati medici di esenzione dall'obbligo vaccinale redatti nei confronti della propria persona.

Questa anomalia evidente è censurata dal Codice Deontologico (art 30 e 62) in quanto le certificazioni medico legali sono per l’interessato intrinsecamente gravate da conflitto di interesse.
Questo problema non è solo di pertinenza della sfera deontologica, ma trova riscontro anche nella normativa vigente a livello nazionale in tema di certificazione ed autocertificazione, vale a dire il DPR 445 del 2000.

In particolare, l'articolo 49 di tale DPR limita la certificazione medica, insieme a numerose altre, dal campo di applicazione della semplificazione amministrativa e quindi della autocertificabilità.

L'interpretazione che l'articolo 49 sia valido per il semplice cittadino e non per il medico chirurgo si infrange sull’evidenza che il medico chirurgo prima di rivestire la qualifica professionale è un cittadino e come tale è soggetto al principio rafforzato dalla lettura delle definizioni che il DPR fornisce all'articolo 1 in tema di certificazioni che testualmente costituzionale di uguaglianza davanti alla legge.

Tale concetto risulta si riporta: “CERTIFICATO è il documento rilasciato da una amministrazione pubblica avente funzione di ricognizione, riproduzione o partecipazione a terzi di stati, qualità personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici o comunque accertati da soggetti titolari di funzioni pubbliche”.

Per quanto concerne il campo di applicazione l’art. 3 afferma “Le disposizioni del presente testo unico si applicano ai cittadini italiani e dell'Unione europea, alle persone giuridiche, alle società di persone, alle pubbliche amministrazioni e agli enti, alle associazioni e ai comitati aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea”.

In conclusione, il certificato medico è un atto pubblico il cui contenuto è caratterizzato da un elevato grado di soggettività da parte del redattore e proprio per tale condizione nessuno può attestare a terzi una condizione mutevole e variabile nel tempo come il proprio stato di salute senza incorrere in possibili ed evidenti situazioni che possono esitare in una situazione di conflitto di interessi.

A sostegno di quanto riferito la Corte di Appello di Perugia con Sentenza 8 novembre Anno 2013 ha riconosciuto colpevole un medico che si era certificato per due volte il prolungamento della prognosi di guarigione per finalità assicurative.

Per le motivazioni su esposte, si raccomanda a tutti gli iscritti che si trovino, eventualmente, nella medesima condizione riportata nel 2’ capoverso della presente nota, di provvedere a sanare le rispettive posizioni.

pdf Nota OMCeO Terni prot 2022 0000747