Deliberazione in materia di Pubblicità Sanitaria

La normativa vigente (DPR n. 137 del 7 agosto 2012) ha liberalizzato i contenuti e i mezzi di comunicazione di diffusione del messaggio pubblicitario e ha inoltre abrogato la disposizione che prevedeva il parere preventivo dell'Ordine, confermando il potere di intervenire disciplinarmente nel caso in cui lo stesso non sia corretto e veritiero.

Il Consiglio Direttivo ha adottato, pertanto, la seguente deliberazione:

Deliberazione n. 117/2012

Il Consiglio Direttivo nella riunione del 15 ottobre 2012,

Vista la deliberazione n. 109 del 24 settembre 2012, con la quale è stata annullata la deliberazione n. 114 del 2009 concernente le linee guida sulla pubblicità in materia sanitaria,

Vista la nota 11 ottobre 2012 n. 7794 della FNOMCeO, che ha condiviso la proposta dell'Ordine di esprimere parere sul testo del messaggio pubblicitario in caso di richiesta volontaria da parte degli iscritti,

Ritenuto che il parere preventivo, richiesto volontariamente, scongiurerebbe eventuali infrazioni sulla veridicità e correttezza nel messaggio,

Considerato, altresì, che è in corso di revisione il Codice di Deontologia Medica che detterà nuove disposizioni in merito,

Delibera

per le motivazioni di cui in epigrafe, di annullare la deliberazione n. 109/2012 del 24 settembre 2012, ammettendo la possibilità di esprimere parere preventivo sull'adeguatezza del messaggio nel caso di richiesta dell'interessato.