In merito alle segnalazioni pervenute da più Medici di Medicina Generale relativa a richieste di prescrizione medica per l’inoculo del siero vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2.

si evidenzia quanto segue:

- La prescrizione è un atto libero del singolo terapeuta e quindi, per definizione, non può essere intimata. Le motivazioni poste a fondamento delle richieste non hanno alcun fondamento logico prima ancora che giuridico

- Un obbligo di legge, come ovvio ed intuibile, non deve essere “legittimato” dal singolo medico, rimanendo autorizzato dal Legislatore che l’ha previsto.

- Al contrario, spetta al sanitario il compito di certificarne l'esenzione laddove, ovviamente, ne ricorrano i presupposti tassativamente stabiliti dalla medesima normativa. Allegata alla presente si tramette, per opportuna conoscenza, la nota Prot. 0010232/2022, pervenuta dalla Regione dell’Umbria, avente per oggetto “PROROGA DELLA VALIDITÀ DELLE CERTIFICAZIONI DI ESENZIONE ALLA VACCINAZIONE ANTISARS-COV-2/COVID-19” a firma del Commissario per la gestione dell’emergenza Covid-19 in Umbria, Dott. Massimo D’Angelo:

In riferimento alle prescrizioni mediche ed al certificato medico si ricordano gli articoli 13 e 24 del codice di deontologia medica.

Art. 13 Prescrizione a fini di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione. La prescrizione a fini di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione è una diretta, specifica, esclusiva e non delegabile competenza del medico, impegna la sua autonomia e responsabilità e deve far seguito a una diagnosi circostanziata o a un fondato sospetto diagnostico. La prescrizione deve fondarsi sulle evidenze scientifiche disponibili, sull’uso ottimale delle risorse e sul rispetto dei principi di efficacia clinica, di sicurezza e di appropriatezza. Il medico tiene conto delle linee guida diagnostico-terapeutiche accreditate da fonti autorevoli e indipendenti quali raccomandazioni e ne valuta l’applicabilità al caso specifico. L’adozione di protocolli diagnostico-terapeutici o di percorsi clinico-assistenziali impegna la diretta responsabilità del medico nella verifica della tollerabilità e dell’efficacia sui soggetti coinvolti. Il medico è tenuto a un’adeguata conoscenza della natura e degli effetti dei farmaci prescritti, delle loro indicazioni, controindicazioni, interazioni e reazioni individuali prevedibili e delle modalità di impiego appropriato, efficace e sicuro dei mezzi diagnostico-terapeutici. Il medico segnala tempestivamente all’Autorità competente le reazioni avverse o sospette da farmaci e gli eventi sfavorevoli o sospetti derivanti dall’utilizzo di presidi biomedicali. 5 Il medico può prescrivere farmaci non ancora registrati o non autorizzati al commercio oppure per indicazioni o a dosaggi non
previsti dalla scheda tecnica, se la loro tollerabilità ed efficacia è scientificamente fondata e i rischi sono proporzionati ai benefici attesi; in tali casi motiva l’attività, acquisisce il consenso informato scritto del paziente e valuta nel tempo gli effetti. Il medico può prescrivere, sotto la sua diretta responsabilità e per singoli casi, farmaci che abbiano superato esclusivamente le fasi di sperimentazione relative alla sicurezza e alla tollerabilità, nel rigoroso rispetto dell’ordinamento. Il medico non acconsente alla richiesta di una prescrizione da parte dell’assistito al solo scopo di compiacerlo. Il medico non adotta né diffonde pratiche diagnostiche o terapeutiche delle quali non è resa disponibile idonea documentazione scientifica e clinica valutabile dalla comunità professionale e dall’Autorità competente. Il medico non deve adottare né diffondere terapie segrete.

Art. 24 Certificazione Il medico è tenuto a rilasciare alla persona assistita certificazioni relative allo stato di salute che attestino in modo puntuale e diligente i dati anamnestici raccolti e/o i rilievi clinici direttamente constatati od oggettivamente documentati.

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Alla luce dei richiamati articoli del codice di deontologia medica, il medico è quindi tenuto a rilasciare alla persona assistita certificazioni relative allo stato di salute per i fini consentiti dalla legge, ma il contenuto di tali certificazioni deve scaturire da rilievi clinici direttamente constatati od oggettivamente documentati oppure dalla puntuale raccolta dei dati anamnestici.
In merito alla prescrizione si specifica che trattasi di una diretta, specifica, esclusiva e non delegabile competenza del medico, impegna la sua autonomia e responsabilità e deve dar seguito a una diagnosi circostanziata o a un fondato sospetto diagnostico.

pdf OMCeO nota Prot 0000725 2022
pdf Regione Umbria prot 0010232 2022