In riferimento al quesito posto da codesto Ordine il 5/10/2021 concernente l’obbligo vaccinale per i dipendenti degli studi medici e odontoiatrici si evidenzia che la fattispecie in oggetto deve, ad avviso della FNOMCeO, essere valutata alla luce del dl n.44/2021, art. 4, sia del dl n.127/2021 ”Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening”.

Il comma 1 dell’art.4 del decreto su menzionato prevede espressamente tra gli obbligati alla vaccinazione gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie parafarmacie e negli studi professionali estendendo di fatto, in sede di conversione di legge, la platea degli interessati all’obbligo vaccinale dagli operatori sanitari a tutti quelli di interesse sanitario.

Sotto l’aspetto della ratio legis, che valuta le ragioni che attengono alla coerenza sistematica dell’intera normativa di tutela della salute pubblica e mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione di prestazioni di cura e
assistenza, si ritiene, ad avviso della FNOMCeO, che l’obbligo vaccinale debba essere inteso nei confronti di tutti coloro che operano nello stesso ambiente di lavoro a contatto con i pazienti in quanto sono esposti al medesimo rischio.

Il dl n.127/2021, viceversa, detta misure per l’accesso ai luoghi di lavoro diversi dalle strutture sanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, dalle farmacie parafarmacie e dagli studi professionali prevedendo il possesso della
certificazione verde per la generalità dei lavoratori.

Pertanto, in ottemperanza al decreto n.127/2021 il titolare dello studio dovrà procedere alla verifica del possesso del green pass nei confronti del personale amministrativo che non ha contatti con i pazienti e di tutti coloro che dovranno accedere nell’ambiente di lavoro a vario titolo, tranne gli utenti.

Permane comunque in capo al titolare dello studio la responsabilità delle decisioni attinenti alla gestione della materia in oggetto.

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