Oggetto: ddl n. 2167 – decreto-legge 44/2021 - misure contenimento COVID-19 - Approvazione dell’emendamento 3.0.100 ed altri emendamenti identici (Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario durante
lo stato di emergenza epidemiologica da SARS-Cov-2).

Si segnala per opportuna conoscenza che l’Assemblea del Senato della Repubblica nella seduta del 13.05.2021, durante l’esame del disegno di legge n. 2167 (DL 44/2021 - “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici) ha approvato l’emendamento 3.0.100 ed altri emendamenti identici come indicato in oggetto.

Si riporta di seguito l’esame dell’emendamento così come illustrato nel dossier dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

L'articolo 3-bis - di cui l'emendamento 3.0.100 ed altri emendamenti identici, approvati dal Senato, propongono l'inserimento - reca una disciplina transitoria, che limita la punibilità, a titolo di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, per i fatti commessi nell'esercizio di una professione sanitaria durante lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e che trovino causa nella situazione di emergenza medesima. In base al comma 1 del presente articolo, i summenzionati delitti sono punibili solo nei casi di colpa grave; il comma 2 individua alcuni parametri ai fini della valutazione del grado della colpa. Riguardo al periodo oggetto dello stato di emergenza summenzionato, il comma 1 fa riferimento alla prima delibera del Consiglio dei ministri -delibera del 31 gennaio 2020-ed alle successive proroghe.

Ciò detto, la limitazione della punibilità concerne i delitti in questione commessi nell'esercizio di una professione sanitaria. Si ricorda che l’ambito delle professioni sanitarie comprende i soggetti iscritti agli albi professionali degli Ordini: dei medici-chirurghi e degli odontoiatri; dei veterinari; dei farmacisti; dei biologi; dei fisici e dei chimici; delle professioni infermieristiche; della professione di ostetrica; dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione; degli psicologi. La norma transitoria in esame fa riferimento ai delitti in oggetto che trovino causa nella situazione di emergenza, relativa alla suddetta epidemia da COVID-19. La norma fa quindi riferimento, entro tale  ambito, a qualsiasi attività (di professione sanitaria), anche se relativa a casi non inerenti al COVID-19.

Il comma 2 prevede che, ai fini della valutazione del grado della colpa, il giudice tenga conto, tra i fattori che ne possono escludere la gravità, della limitatezza delle conoscenze scientifiche, al momento del fatto, sulle patologie derivanti
dall'infezione da SARS-CoV-2 e sulle terapie appropriate, nonché della scarsità delle risorse umane e materiali concretamente disponibili in relazione al numero dei casi da trattare, oltre che del minor grado di esperienza e conoscenze
tecniche possedute dal personale non specializzato, impiegato per far fronte all'emergenza. Si ricorda che, in base alla disciplina vigente di cui all’articolo 590- sexies del codice penale, è esclusa la punibilità, per i casi di omicidio colposo o
lesioni personali colpose commessi nell'esercizio della professione sanitaria, qualora l'evento si sia verificato a causa di imperizia -e quindi non per negligenza o imprudenza -e siano state rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida (adeguate alle specificità del caso concreto), come definite e pubblicate ai sensi di legge, ovvero, in mancanza di esse, le buone pratiche clinico-assistenziali.

Si rileva che l'Assemblea del Senato della Repubblica ha approvato, con modifiche, il ddl n. 2167, di conversione in legge del decreto-legge n. 44, recante misure urgenti per il contenimento del Covid-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici. Il testo passa all’esame della Camera dei deputati.

In conclusione, al fine di consentire un esame più approfondito della materia si allega il testo dell’emendamento approvato.

Allegato: