L’articolo 55 septies del D- Lgs. 165/01 prevede che nei casi di assenza per malattia, con un periodo inferiore a dieci giorni, la certificazione medica è trasmessa all’INPS direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che ha in cura il paziente. 

I certificati di malattia devono rispondere alle modalità stabilite per la trasmissione telematica nel settore privato dalla normativa vigente. Anche l’Odontoiatra che verifica e certifica la necessità dell’assenza per malattia per un periodo inferiore a dieci giorni ha il compito di trasmettere all’INPS la relativa certificazione.

Inoltre, gli articoli 24 e 78 del Codice di Deontologia medica sanciscono che la responsabilità della certificazione è in capo al medico e/o all’odontoiatra che visita il paziente.

Per tutti i liberi professionisti la concessione del codice di accesso per la trasmissione telematica avviene attraverso l’Ordine dei Medici. La richiesta può essere effettuata anche tramite mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

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[PDF] Comunicazione FNOMCeO n. 88