La Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Liguria con sentenza n. 5/2022 ha affermato che nell’ambito del piano vaccinale di cui alla L. n. 178/2020, il legislatore ha inteso incoraggiare la collaborazione di tutto il personale medico disponibile (compresi pensionati e specializzandi) per fronteggiare le difficoltà connesse al contenimento della pandemia e velocizzare la somministrazione dei vaccini. Infatti, poiché l’art. 1, comma 461, del D.L. n. 178/2020, recante l’introduzione di un regime eccezionale, limitato nel tempo e circoscritto a determinate finalità, consente la partecipazione dei medici in quiescenza, senza distinguere tra pensionati di vecchiaia e altri pensionati, deve ritenersi che l’invito a manifestare interesse per il piano vaccinale fosse rivolto anche ai pensionati “quota cento”. In questa prospettiva, i limiti generali alla cumulabilità dei redditi dei pensionati “quota cento” previsti dall’ordinamento pensionistico devono ritenersi derogati dalla normativa speciale emergenziale.

Si rileva, inoltre, che l’art. 2 bis, comma 5, del D.L. n. 18/2020, che ha consentito alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano, fino al 31 luglio 2020, “al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e di garantire i livelli essenziali di assistenza”, di “conferire incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, con durata non superiore a sei mesi, e comunque entro il termine dello stato di emergenza, a dirigenti medici, collocati in quiescenza”, “anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale”, all’ultimo periodo chiarisce che “non si applica l’incumulabilità tra redditi da lavoro autonomo e trattamento pensionistico di cui all’articolo 14, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4” (pensionati “quota cento”). Le aziende sanitarie possono conferire incarichi, con scadenza non oltre il 31 dicembre 2022, al personale sanitario collocato in quiescenza avendo maturato i requisiti anagrafici econtributivi per il pensionamento di vecchiaia”. A tal proposito l’art. 34, comma 9, del D.L. n. 73/2021 (convertito con L. n. 106/2021, come modificato dal D.L. n. 228/2021) ha altresì precisato che “in considerazione del contributo fornito per far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e per garantire il massimo livello di copertura vaccinale sul territorio nazionale, le disposizioni di cui all’articolo 3-bis del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, si interpretano nel senso che esse non si applicano, per l’anno 2021 e per il primo trimestre dell’anno 2022, agli incarichi di cui all’articolo 2 bis, comma 5, del decreto-legge n. 18 del 2020”. Si rileva che non sarebbe, infatti, coerente invitare un medico pensionato a svolgere un incarico, per pochi mesi e in cambio di una retribuzione tendenzialmente inferiore al trattamento di quiescenza, per poi penalizzarlo azzerandone la pensione per l’intero anno. Tale interpretazione, secondo la Corte dei Conti, imporrebbe un paradossale sacrificio ai medici che hanno risposto all’appello, mossi anche da spirito di servizio, e disincentiverebbe la partecipazione dei sanitari in quiescenza con “quota cento”, inficiando lo scopo perseguito dal legislatore: incoraggiare quanto più possibile la partecipazione dei pensionati alla gestione dell’emergenza. Ne consegue che la normativa emergenziale deve essere considerata derogatoria rispetto al regime generale di incompatibilità, pena il depotenziamento dell’efficacia della L. n. 178/2020. Pertanto, anche nella prospettiva di un’interpretazione costituzionalmente orientata (ex multis, C.Cost. 5 giugno 2003, n. 198) deve ritenersi che l’applicazione della L. n. 178/2020 esoneri i medici pensionati “quota cento” dall’applicazione dei limiti al cumulo dei redditi derivanti dalla partecipazione al piano vaccinale, al pari di quanto previsto per i loro omologhi con i requisiti per la pensione di vecchiaia.

In conclusione, al fine di consentire un esame più approfondito della fattispecie in esame si allega il testo integrale della sentenza indicata in oggetto (All.n.1).

pdf Sentenza n. 5 2022 Liguria