Si invitano tutti gli iscritti a far pervenire i titoli che non risultino già registrati sull'Albo, compilando correttamente il modello di autocertificazione allegato alla presente corredato della fotocopia del documento di identità valido.

Collegandosi al portale dell’Ordine, alla sezione "Ricerca iscritti" è possibile effettuare la verifica dei propri titoli già comunicati in precedenza a questo Ordine per i quali non è necessario quindi nuova comunicazione.

Novità in merito alla registrazione dei Master

Si riportano di seguito le linee guida inviate dalla FNOMCeO con la comunicazione n. 121/2021 per l’inserimento dei Corsi Master di 1° e 2° livello nell’Anagrafica Unica Nazionale:

  1. I corsi di Master pubblicizzabili sono solo quelli istituiti dalle Scuole o Dipartimenti delle Facoltà di Medicina e Chirurgia e di Odontoiatria e protesi dentaria di Università pubbliche e private riconosciute dal MUR (ex MIUR);
  2. I Master di 1° livello devono avere durata almeno annuale con un impegno complessivo di almeno 1500 ore corrispondenti all’acquisizione di 60 crediti formativi universitari (CFU);
  3. I Master universitari di 2° livello devono avere durata di almeno 2 anni con un impegno complessivo di almeno 3000 ore corrispondenti all’acquisizione di 120 crediti formativi universitari (CFU);
  4. Rilasciano un titolo accademico di “diploma”.

Saranno resi pubblici solamente i Master istituiti dagli Atenei che hanno il corso di laurea in Medicina e Chirurgia e di Odontoiatria e Protesi Dentaria in quanto certificano percorsi formativi post - universitari di qualità.

Non potranno essere pubblicati invece i Master rilasciati dalle Università telematiche riconosciute dal MIUR, prive di competenze nelle specifiche tematiche sanitarie che non garantiscono una qualità formativa dello stesso livello.

Si specifica che la FNOMCeO, nel compito di fornire un messaggio al pubblico improntato sulla chiarezza e sulla certezza della formazione e delle competenze acquisite dagli Iscritti, ritiene che i Master in ambito sanitario conseguiti presso le suddette Università, pur avendo lo stesso valore legale dei Master istituiti dagli Atenei che hanno il corso di laurea in Medicina e Chirurgia e di Odontoiatria e protesi dentaria, possono essere inseriti esclusivamente all’interno del fascicolo personale del professionista in quanto l’utente finale, privo di conoscenze specifiche nel settore, deve poter accedere ad una informativa adeguata e bilanciata.

Quindi, la richiesta di inserimento nell’Albo deve essere avanzata all’OMCeO di iscrizione che provvederà alla verifica dei requisiti sopra menzionati e successivamente a compilare il campo relativo se il corso è già codificato nell’Anagrafica dell’AUN.

A questo proposito si sottolinea che, nel caso in cui non risulti evidente se il master risponda ai criteri sopramenzionati, gli OMCeO devono acquisire dall’interessato la documentazione atta a verificare puntualmente i requisiti di cui trattasi. Nel caso in cui il Master non sia codificato nell’Anagrafica gli OMCeO dovranno richiedere all’Ufficio CED della FNOMCeO l’inserimento della codifica relativa”.

Tale operazione, oltre a corrispondere ad un adempimento deontologico e di legge è anche un significativo riconoscimento del percorso professionale di ciascun iscritto.

Si ricorda inoltre che, altro obbligo di legge, è la comunicazione all'Ordine della nomina a DIRETTORE SANITARIO o la cessazione di incarico di Direzione Sanitaria:

  1. Ai sensi dell’art. 2 del R.R. n. 6/2017 sussiste l’obbligo di designazione di un direttore sanitario ogni qual volta sia ravvisabile un “ambulatorio”.
  2. Ai sensi dell’1, comma 152 e ss, L, 124/2917 può ricoprire tale carica solo chi è iscritto ad un Albo presso l’Ordine Professionale di appartenenza. Nel caso di strutture sanitarie polispecialistiche presso le quali è presente un ambulatorio odontoiatrico, ove il direttore sanitario non abbia i requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività odontoiatrica, deve obbligatoriamente essere nominato un direttore sanitario responsabile per i servizi odontoiatrici. Inoltre, sempre ai sensi della predetta normativa, il direttore sanitario responsabile per i servizi odontoiatrici può svolgere tale funzione esclusivamente in una sola struttura. Per tutte le altre tipologie di servizi sanitari obbligo analogo è previsto dall’art. 69 del Codice deontologico.
  3. Ai sensi dell’art. 1, comma 536, L. 30.12.2018 n. 145 tutte le strutture sanitarie private di cura sono tenute a dotarsi di un direttore sanitario iscritto all'albo dell'ordine territoriale competente per il luogo nel quale hanno la loro sede
    operativa entro il 30.04.2019.
  4. Ai sensi dell’art. 1, comma 525, L. 30.12.2018 n. 145 le comunicazioni informative possono contenere unicamente le informazioni di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (c.d. decreto Bersani), funzionali a garantire la sicurezza dei trattamenti sanitari. Per converso, è vietato “qualsiasi elemento di carattere promozionale o suggestivo, nel rispetto della libera e consapevole determinazione del paziente, a tutela della salute pubblica, della dignità della persona e del suo diritto a una corretta informazione sanitaria”. In ogni caso, vige sempre l’obbligo di indicare il nominativo del direttore sanitario (cfr art. 4, L. 5.02.1995 n. 175), nonché il divieto di pubblicità (informativa) comparativa non supportata da indicatori clinici misurabili, certi e condivisi (cfr art. 56 del Codice Deontologico).

Al fine di facilitare dette comunicazioni, si allegano i modelli precompilati per le comunicazioni dei titoli e delle direzioni sanitarie.

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