In quali fasce orarie è attivo il servizio di Continuità Assistenziale?

Notturni feriali e festivi: dalle ore 20.00 alle ore 8.00 del giorno successivo.

Diurni prefestivi e festivi: dalle ore 08.00 alle ore 20.00.

In quali orari il medico reperibile deve rendersi disponibile?

Dalle ore 19.00 alle 20.30 di tutti i notturni feriali e festivi.

Dalle ore 7.00 alle ore 8.30 dei diurni prefestivi e festivi.

Che succede in caso di ritardo del medico incaricato del turno successivo?

Il medico in servizio attivo deve essere presente fino all’arrivo del collega che continua il servizio. Al medico costretto a restare oltre la fine del proprio turno spettano i normali compensi rapportati alla durata del prolungamento del servizio, che sono trattenuti in maniera corrispondente a carico del medico ritardatario.

Quali medici possono concorrere all’attribuzione degli incarichi temporanei e di sostituzione di CA?

Possono partecipare i medici inclusi nella graduatoria aziendale (stilata come da articolo 2 dell’ACN 2018) valida per l’anno in corso. L’avviso per la formazione della graduatoria è pubblicato tutti gli anni dalle Aziende Sanitarie sul proprio sito istituzionale.

In caso non sia stato possibile partecipare all’avviso si può segnalare il proprio contatto all’Azienda (Rita Boschetti 0744204854) dando la propria disponibilità a lavorare nel caso in cui, esaurita la graduatoria aziendale, manchino ancora medici.

Come viene stilata la graduatoria degli aspiranti agli incarichi?

La graduatoria è stilata secondo il seguente ordine di priorità:

  1. medici iscritti nella graduatoria regionale secondo l’ordine di punteggio;
  2. medici che abbiano acquisito il titolo di formazione specifica in medicina generale successivamente alla data di scadenza della presentazione della domanda di inclusione in graduatoria regionale.
  3. medici iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale;
  4. medici che abbiano acquisito l’abilitazione professionale successivamente alla data del 31/12/1994;
  5. medici iscritti ai corsi di specializzazione.

I medici dalla lettera “b” alla lettera “e” sono graduati nell’ordine della minore età al conseguimento del diploma di laurea, del voto di laurea e della anzianità di laurea.
È fatto obbligo ai medici presenti in graduatoria di comunicare ogni variazione relativa al proprio status.

Qual è la durata massima di un incarico di sostituzione?

Medici iscritti in graduatoria regionale settore CA, Medici con titolo di formazione specifica in MG o titolo equipollente non presenti in graduatoria regionale ed i Medici iscritti al corso di formazione in Medicina Generale possono essere incaricati per 12 mesi, i Medici che hanno acquisito la l’abilitazione professionale dopo il 31/12/1994 per 6 mesi ed infine i medici iscritti ai corsi di specializzazione solo per 3 mesi.

Quante ore settimanali di lavoro sono previste per un medico con incarico di Continuità Assistenziale?

Il conferimento dell’incarico avviene per un orario settimanale di 24 ore. In casi particolari l’orario può essere aumentato fino ad un massimo di 38 ore settimanali, ma questo limite non può essere assolutamente superato.

Come vengono assegnati i turni?

I medici titolari e gli incaricati a tempo determinato inviano le proprie disponibilità ed indisponibilità per l’orario al coordinatore di sede. Questo compila l’orario definitivo, inviandolo ai responsabili Aziendali. Le indisponibilità sono indicative, qualora non sia possibile effettuare l’orario a causa delle indisponibilità date il coordinatore potrà ignorarle al fine di assicurare il servizio.

Il medico di Continuità Assistenziale può esercitare la libera professione?

Sì, purché:

  • essa sia esercitata al di fuori degli orari di servizio e non pregiudichi il corretto e puntuale svolgimento dei compiti convenzionali;
  • il medico interessato rilasci all’Azienda apposita dichiarazione;
  • il medico interessato non abbia un incarico a 38 ore settimanali.

Quali sono i compiti della Continuità Assistenziale?

Il medico di Continuità Assistenziale assicura le prestazioni sanitarie non differibili ai cittadini residenti nell’ambito territoriale afferente alla sede di servizio. Tra i compiti del Medico di Continuità Assistenziale rientrano: visite domiciliari; visite ambulatoriali; consulti telefonici.

Posso rifiutarmi di effettuare una domiciliare?

Il d.P.R. n. 41 del 1991 all’art. 13 dispone che il medico che effettua il servizio di guardia deve rimanere a disposizione “per effettuare gli interventi domiciliari a livello territoriale che gli saranno richiesti” e, durante il turno di guardia, “è tenuto ad effettuare al più presto tutti gli interventi che gli siano richiesti direttamente dagli utenti “. In linea di principio però esiste una discrezionalità da parte del medico che può decidere se è necessario visitare o meno il paziente, ma deve dimostrare di aver effettuato correttamente la valutazione e che il diniego non sia ingiustificato ed arbitrario (Corte di Cassazione, sez. VI penale, Sentenza n. 34535 del 29 luglio 2019).

Il medico della CA, al fine di evitare un’uscita impropria, può proporre la visita ambulatoriale al paziente che a suo giudizio può raggiungere la sede del servizio senza ricadute negative per il suo stato di salute. Le visite domiciliari improprie vanno segnalate al Referente di Distretto ed al Curante al fine di individuare un eventuale ripetuto abuso del servizio (art. 69 comma 7 ACN).

Quali farmaci posso prescrivere?

In C.A. si possono effettuare le prescrizioni farmaceutiche per una terapia non differibile. Le prescrizioni farmacologiche di terapie croniche già in corso sono possibili solo per farmaci la cui interruzione potrebbe arrecare danno al paziente. In tali casi il numero di confezioni prescrivibili deve consentire di coprire solo i giorni in cui il medico di famiglia non è presente.

I farmaci erogabili in fascia A devono essere sempre prescritti su ricettario SSN. Sulla prescrizione il Medico deve indicare esenzioni dal ticket solo se il paziente esibisce la certificazione rilasciata dall’ASL. I farmaci con nota AIFA vanno prescritti su ricettario SSN soltanto se il medico ha la certezza che il paziente ne abbia diritto. Nei casi dubbi il medico prescrive su ricettario bianco.

Posso prescrivere esami strumentali o di laboratorio?

Solo quando l'urgenza clinica ne giustifichi la necessità. (AIR 2006)

Cosa succede se vengo contattato da un cittadino non residente in Umbria?

La prestazione dovrà essere eseguita ugualmente, ma il paziente sarà tenuto al pagamento presso il CUP o mediante bonifico bancario di una somma di 15,49 € per le visite ambulatoriali e di 25,82 per le visite domiciliari. Al fine di garantire il pagamento e la fatturazione il medico compilerà l’Impegno di pagamento”, uno stampato in triplice copia presente nelle sedi di guardia: una copia sarà data al paziente, mentre le altre due dovranno essere consegnate alla USL.

Tutte le chiamate degli utenti devono essere registrate e rimanere agli atti?

Sì. Le registrazioni devono avere per oggetto:

  1. nome, cognome, età e indirizzo dell’assistito;
  2. generalità del richiedente ed eventuale relazione con l’assistito (nel caso sia persona diversa);
  3. ora della chiamata ed eventuale sintomatologia sospettata;
  4. ora dell’intervento (o motivazioni del mancato intervento) e tipologia dell’intervento effettuato.

Il medico di Continuità Assistenziale può redigere certificazioni di malattia per i lavoratori dipendenti?

Sì. La certificazione di malattia per i lavoratori turnisti, così come la certificazione per la riammissione al lavoro degli alimentaristi, rientra tra gli obblighi e compiti del medico. Il medico di c.a. rilascia un certificato di malattia che può avere una durata massima da consentire al paziente di contattare il proprio curante (es. certificato redatto sabato potrà coprire il sabato e la domenica).

Come posso ottenere le credenziali per il certificato di malattia?

Per ottenere le credenziali del Sistema TS basta rivolgersi direttamente alla segreteria dell’Ordine dei Medici. Così facendo verrete censiti sul portale del Sistema TS come “medici certificatori” e riceverete dall’Ordine una password provvisoria per il primo accesso.

Quali sono i compiti del medico di Continuità Assistenziale in caso di decesso del paziente?

Al medico di Continuità Assistenziale, così come ad ogni altro medico intervenga a seguito della chiamata dei parenti, spetta la redazione della constatazione di decesso. Non spetta invece al medico di c.a. la compilazione della denuncia di cause di morte (scheda ISTAT).

Si rammenta che, eccetto casi particolari, solo il medico con le sue competenze può affermare che una persona è effettivamente deceduta. È opportuno che, quando vi verrà richiesto un intervento a domicilio per “constatare un decesso”, si ottemperi con solerzia a tale richiesta, rilasciando la eventuale certificazione che comproverà l’assolvimento del compito. In caso contrario si può essere perseguibili sia per via disciplinare che giudiziaria.

Cosa sono le “prestazioni di particolare impegno professionale”?

Sono prestazioni aggiuntive, eseguite in sede di servizio o a domicilio del paziente, finalizzate a garantire una più immediata adeguatezza dell’assistenza e un minore ricorso all’intervento specialistico e/o ospedaliero.

Sono retribuite aggiuntivamente rispetto al compenso orario spettante.

Le prestazioni aggiuntive eseguibili dai medici di c.a. sono elencate alla lettera A del nomenclatore tariffario presente nell’allegato D dell’Accordo Collettivo Nazionale.
Il pagamento delle prestazioni aggiuntive è vincolato all’invio di una distinta riepilogativa all’Azienda di competenza.

Cosa è l’allegato M?

L’allegato M è un modulario informativo contenenti le notizie essenziali della prestazione effettuata che il medico di Continuità Assistenziale è tenuto a compilare in duplice copia. Una copia, da consegnare all’assistito, è destinata al medico di fiducia del paziente o alla struttura sanitaria in caso di ricovero; l’altra viene conservata dal medico. L’allegato M contribuisce quindi ad assicurare la continuità dell’assistenza ed una efficace integrazione delle professionalità operanti nel territorio.

Contro quali rischi l’Azienda è tenuta ad assicurare i medici di Continuità Assistenziale?

I rischi assicurati sono quelli relativi ad infortunio subito:

  1. a causa o in occasione dell’attività professionale espletata ai sensi dell’ACN;
  2. in occasione dell’accesso alla sede di servizio e del conseguente rientro (se l’attività è prestata in un comune diverso da quello di residenza);
  3. in occasione di accesso o rientro dalle sedi dei comitati e delle commissioni previsti dall’ACN.

Il medico che a seguito di infortunio è inabile allo svolgimento dei compiti previsti per la Continuità Assistenziale, può godere di altre forme di tutela?

Nell’ambito degli accordi regionali, il medico può essere adibito a specifiche differenti attività inerenti al proprio incarico.

Posso chiedere l’applicazione del regime fiscale libero professionale per sfruttare il regime forfettario?

Purtroppo no.

La circolare 326 del 23 dicembre 1997 dell’Agenzia delle Entrate chiarisce che “gli elementi definitori del reddito di lavoro dipendente sono mutuati dall’art. 2094 c.c. che qualifica prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga, mediante retribuzione, a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale, alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore”. Tale posizione viene successivamente esplicitata nell’oggetto della risoluzione 14 del 5 febbraio 1999 dell’Agenzia delle Entrate secondo cui il reddito percepito dal medico di Continuità Assistenziale è inquadrato come assimilabile a dipendente.

Successivamente, l’Agenzia delle Entrate del Piemonte, in risposta a un quesito dell’Associazione dei Consulenti del Lavoro, ha specificato nel 2014 che il regime fiscale attribuito ai medici di Continuità Assistenziale dalla risoluzione 14/1999 è da applicarsi a prescindere dal tipo di rapporto – a tempo indeterminato o determinato – in quanto persiste anche nel tempo determinato la prestazione di lavoro “alle dipendenze e sotto la direzione di altri” “in una posizione di subordinazione per ragioni di organizzazione e divisione del lavoro”.

Sono previsti incentivi?

È prevista una indennità di 1,26 € per ogni ora lavorata per la Sanità Digitale. Al momento attuale per poter usufruire dell’incentivo il medico deve chiedere le credenziali per accedere al Fascicolo Sanitario Elettronico ad Umbria Digitale (tel. 075.5402950) e le credenziali per accedere alla cartella clinica informatizzata che sarà installata nelle sedi di Continuità assistenziale alla Millennium (tel. 800 949502).